Art. 3.

      1. L'articolo 573 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 573. - (Successione dei figli naturali). - Le disposizioni relative alla successione dei figli naturali si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata o è stata accolta l'azione di cui all'articolo 279».